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LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(Abrogata dal 1/1/2004 ex d.lgs. 196/2003)
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce
altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente
o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato
secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne
il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità
del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le
disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4
Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1.
aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della
presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30
settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo
IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto
18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6
Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di
dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso
le disposizioni dell'articolo 28.
Capo II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7
Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto
a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta,
a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne
la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché
dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è
richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve
precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile
del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22
e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce
il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti
o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base
di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3
e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma
4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui
al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione
interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a
dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente
a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza
inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli
interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per
fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è
effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati
e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate
a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario
all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera
b) da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di
specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083
del Codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo
svolgimento dell'attività professionale esercitata, e limitatamente
alle categorie di dati di interessati, di destinatari della comunicazione
e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento
delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in
conformità alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione
di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti,
ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per
la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento
di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati
e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari
con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando
gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso,
ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel
rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli
articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero, nel rispetto del Codice di cui all'articolo
25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di
informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di
raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste
di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di
cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile, limitatamente alle
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione
necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non
oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m),
dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria
ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia
ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate con
le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta
Art. 8
Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che
per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai
quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10
Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo,
svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli
4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì,
quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11
Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o
più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12
Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento
di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale
caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e),
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Art. 13
Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che
lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14
Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti,
il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché
la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera
h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità
dei dati e risarcimento del danno
Art. 15
Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante.
3 Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
Art. 16
Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati,
il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento
per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17
Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente
su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19
Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre
il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1.
settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e
società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime
finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21
Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando
sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera
e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi
a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si
pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro
il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica
o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Capo IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22
Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche
sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure
e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento
è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità
di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante,
qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui
al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia
e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma
2
Art. 23
Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità
fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione
del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi
di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
Art. 24
Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura
penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 25
Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista
1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione
del Garante,nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si
applicano quando il trattamento dei dati di cuiagli articoli 22 e 24 è
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimento
delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto
di cronaca, inparticolare quello dell'essenzialitè dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico,ferma restando la possibiltà
di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamentedall'interessato
o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti,
di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia
degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per
quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è
tenuto a recepire.
Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante,
e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia
di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante
ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la
procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni
contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli
22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di
cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio
della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati
dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti
di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché
ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione
o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero.
Art. 26
Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati
concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti
a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si
applicano le disposizioni dell'articolo 28.
Capo V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27
Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste
da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve
esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi
2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione
o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste
da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati
nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28
Trasferimento di dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento
deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso
un Paese non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni
dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora
il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato
di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela
delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli
22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti
previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure
di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero,
se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione
o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati
ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento
di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata
ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del
registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione
può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista
dall'articolo 7.
Capo VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29
Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso
al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto
e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul
medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse
parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie
o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata,
la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie
a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti
interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul
ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei
dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al
comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma
4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale
del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere,
a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale
è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione
della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
Capo VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art. 30
Istituzione del Garante
1. E' istituito il Garante per protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica
con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui
voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone
che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza
nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di
entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire
cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati
in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte
di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a
carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31
Compiti del garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base
delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune
al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento,
e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici
di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia
e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza
dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il
blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare,
vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e
sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il
28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e
degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è
tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un
anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese
con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al
fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale
dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio
per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo,
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi
6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine,
invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì,
la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il
Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio,
per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32
Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere
al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo
del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al
luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta
del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento
sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se
il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento,
il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni
ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è
stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni
caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi
di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n. 121, come
sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
necessario in ragione della specificità della verifica, il membro
designato può farsi assistere da personale specializzato che è
tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante
e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante.
Art. 33
Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio
presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge
a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il
relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque
unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del
Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari
o amministrativi.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio
del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione
dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere
conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì
previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare,
nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio
tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le
modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché
della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante
supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti,
i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può
avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti
telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente
legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti
al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di
trattamento.
Capo VIII
SANZIONI
Art. 34
Omessa o infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Art. 35
Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione
sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,
con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo
28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione
è da uno a tre anni.
Art. 36
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie
a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni
dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito
con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena
è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica
la reclusione fino ad un anno.
Art. 37
Inosservanza dei provvedimenti del garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38
Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39
Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma
2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40
Comunicazioni al garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41
Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29,
le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento
sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni
relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla
presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998
le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal
1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo
5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonchè
per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1
aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine,
i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
ivi previsti.
5. Nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge
ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione
del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte
dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e
fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera
g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono
essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative
e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono
essere date entro il 30 novembre 1997.
Art. 42
Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Controlli 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati
è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale
o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei
dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento,
l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni
di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio
può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente
decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima.
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è
reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali
il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento
economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione
ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni,
fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità.
Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma
2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti
di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo
8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1. aprile 1981, n. 121.
Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data
in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in
materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato.
Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni
dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della
presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni
di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1. aprile
1981, n. 121.
Capo X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere
dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni,
l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri
e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi
anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio./p>
Art. 45
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.